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Sospensione condizionale della pena

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La sospensione condizionale della pena è un istituto giuridico, disciplinato, nell'ordinamento italiano, dagli artt. 163-168 del codice penale vigente, mediante il quale al reo, la cui condanna non supera i due anni di reclusione o arresto, viene sospesa l'esecuzione della stessa per cinque anni (in caso di delitti) o per due anni (in caso di contravvenzioni).

Al termine di questo periodo di sospensione, se il soggetto non ha commesso un altro delitto o contravvenzione della stessa indole, il reato si estingue e, quindi, non ha luogo l'esecuzione della condanna neppure per quel che concerne le pene accessorie.

La sospensione condizionale viene concessa solo per le condanne non superiori ai 2 anni di pena detentiva o a 2 anni e 6 mesi se si tratta di persona che ha compiuto gli anni diciotto ma non ancora gli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta o 3 anni se minore di anni diciotto; non può essere concessa più di una volta (a meno che la successiva pena da infliggere, cumulata alla precedente condanna, sia ancora inferiore ai termini sovraesposti). In aggiunta, qualora la pena inflitta non sia superiore a un anno e vi sia stata l’integrale riparazione del danno prima della pronuncia della sentenza in primo grado, ovvero, entro il medesimo termine, il colpevole si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, nonché nel caso in cui abbia partecipato a programmi di giustizia riparativa, con esito positivo, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di un anno.

Viene ammessa inoltre solo qualora il giudice, tenendo conto delle circostanze di reato descritte dall'articolo 133 c.p., presume che il colpevole si asterrà dal commettere altri reati.

Può essere subordinata, a discrezione del giudice, a degli obblighi (risarcimento, eliminazione delle conseguenze dannose del reato, pubblicazione della sentenza ex art. 36 c.p.).

Inoltre la sospensione condizionale della pena può essere revocata se ricorre una delle tre condizioni di cui all'art. 168 c.p., e quindi se il condannato entro il periodo di sospensione commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva; o non adempia agli obblighi impostigli di cui all'art. 165 c.p.; oppure se riporti un'altra condanna per un delitto commesso anteriormente a pena che, cumulata alla pena sospesa precedentemente, supera i limiti di cui all'art. 163 c.p., e quindi i limiti di pena entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale della pena.

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