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Mediatore

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Un mediatore, in diritto e in economia, è il soggetto che opera nei confronti di due o più parti, in condizione di assoluta imparzialità e terzietà rispetto a esse, affinché per effetto della sua interposizione neutrale, appunto detta mediazione, raggiungano un accordo, che può essere di varia natura, o superino un contrasto tra di esse. In contesto legale, si parla di mediazione civile ed essa è uno dei quattro tipi principali di alternative dispute resolution.

Le molte qualificazioni attribuite nel corso del tempo al mediatore testimoniano la presenza di queste figure già nell'antichità e la pluralità di accezioni riconosciute dell'interposizione. Solo per restare a quelle in uso nel mondo latino, fu chiamato internuncius, intercessor, philantropus, interpres, interpolator, conciliator, interlocutor, proxeneta, medius, mediator[1].

Da queste formulazioni l'attività si evolse attraverso la specializzazione di altre figure, come ad esempio quella medievale del tractator (nell'istituto della commenda, soprattutto in ambito mercantile marittimo[2]), o quella del commissionario (verosimilmente nato nel medioevo[3] e sviluppatosi nel XVI secolo[4], dando vita allo star del credere). Con la rivoluzione industriale, con il facilitato contatto diretto con il consumatore e il decrescente valore della scelta approvvigionativa di quest'ultimo, le giovani industrie svilupparono in proprio forme sostanzialmente antesignane dei concetti di rete distributiva o di rappresentanza, come procuratori e i piazzisti, indirizzandosi poi verso i rapporti d'agenzia[2]. I mediatori restarono, e tuttora sono, sui mercati in cui meno squilibrato era il rapporto fra le parti e più centrale ed effettivo restava quindi il valore dell'interposizione.

Si tratta quindi di un particolare tipo di intermediario la cui caratteristica fondante è la completa neutralità, imparzialità e distinzione della sua figura da quelle delle parti in causa.

Mentre alla mediazione commerciale, o meglio "mediazione di affari", si sono in epoche recenti affiancate a livello normativo anche altre tipologie di mediazione come la mediazione familiare e quella di conciliazione, il termine "mediatore" individua primariamente il soggetto che nella definizione giuridica italiana è l'agente d'affari in mediazione. Laddove la materia sulla quale le parti sono condotte a raggiungere un accordo sia la risoluzione di una controversia in essere, si parla di "soluzione alternativa delle controversie", locuzione mutuata dalla sua versione in lingua inglese, poiché nei sistemi di common law questo genere di attività è veduto come "alternativo" rispetto a una più tradizionale via giudiziaria. Nei sistemi di diritto latino, in cui la mediazione ha naturaliter anche questa funzione poiché sempre di valori economici si negozia, la denominazione "americaneggiante" è in crescente diffusione, aumentando al contempo la diffusione delle pratiche conciliative di natura non mercantile, ruolo che presenta analogie con quello dell'arbitrato; per la soluzione di controversie civili si chiama mediazione civile.

In quanto esperto di negoziazione (in particolare per quanto attiene agli aspetti psicologici e all'analisi transazionale), è gergalmente detto mediatore anche l'operatore di polizia che intrattiene i rapporti classicamente con sequestratori o altri soggetti dai quali si deve ottenere lo sblocco di situazioni eccezionali con il minor danno[5].

Settori specialistici

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  • Altri mediatori:
Lo stesso argomento in dettaglio: Mediatore (ordinamento italiano).

Il mediatore nel diritto italiano è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

  1. ^ a b Roberto Raffaele Addamo, Il mediatore professionale, Pirola, 1987 - ISBN 8832484609
  2. ^ a b Orazio Castellana, Alessandro Marinelli, Enzo Maria Tripodi, Il procacciatore d'affari, Buffetti, 1998 - ISBN 8819010429
  3. ^ Gerolamo Biscaro, La commissione nella pratica mercantile e nella dottrina giuridica del Medio Evo, in Rivista di Diritto Commerciale, 1915, I
  4. ^ Angelo Sraffa, Del mandato commerciale e della commissione, in Commentario al codice del commercio, Milano, 1933
  5. ^ Polizia Moderna, Anacleto Fiori, L'arte di negoziare, ottobre 2007
  6. ^ Comprende il settore cerealicolo, quello dei semi oleosi, quello dei prodotti affini e quello dei relativi derivati e sottoprodotti. Opera in genere in borsa merci.
  7. ^ Per quanto specialità di mediazione in declino, si tratta del comparto che insieme a quello della mediazione marittima ha consolidato le clausole convenzionali più comuni.
  8. ^ Oli destinati all'uso alimentare.
  9. ^ Non comprende il settore delle pelli da pellicceria. Opera sul mercato domestico (pelli da macello) e su quello internazionale (detto "esotico"); il principale riferimento internazionale è stato sino a tempi recenti il mercato di Londra, presso il quale era "custodito" il contratto tipo detto "#2" ("numero due"), redatto dallo International Council of Hides and Skin Sellers and Agents Associations, organismo a sua volta operante d'intesa con lo International Council of Tanners.

Voci correlate

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