Effetto giuridico
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L'effetto giuridico è la nascita, la modificazione o l'estinzione di un rapporto giuridico in conseguenza dell'accadimento di fatti giuridici che realizzano una fattispecie prevista da una norma giuridica.
Poiché un rapporto giuridico implica la presenza di soggetti giuridici titolari di situazioni giuridiche soggettive, l'effetto giuridico consiste nella nascita, nella modificazione o nell'estinzione di queste ultime.[1]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Fatto ed effetto giuridico (PDF), su unipegaso.it. URL consultato il 22 aprile 2015 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Fatto giuridico
- Atto giuridico
- Fattispecie
- Titolo (diritto)
- Qualificazione giuridica
- Efficacia (diritto)
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Contratti e atti giuridici su treccani.it