Depistaggio
Il depistaggio è una manovra diversiva, foriera di un errore logico[1] che distoglie l'attenzione dall'argomento in trattazione per produrre conclusioni fuorvianti.
Nella criminologia
[modifica | modifica wikitesto]In criminologia "avviene quando si producono delle tracce nella scena criminis per deviare il sospetto dal reale responsabile del crimine".[2]
A fronte delle "pratiche di depistaggio, disinformazione, «avvertimento» ai testi, messe in atto nei passati decenni" in Italia[3], le sedi parlamentari erano state rese avvedute della necessità di coprire gli spazi lasciati liberi dalla normativa codicistica[4], soprattutto alla luce dell'utilizzo strumentale della richiesta di rendere dichiarazioni dinanzi alle commissioni d'inchiesta[5].
Pertanto, anche in dottrina, era stata considerata impellente «l'esigenza di ristrutturare il favoreggiamento in termini tali da sanzionare la relativa condotta, indipendentemente dal soggetto che ne riceva vantaggio. Il nuovo reato di "ostruzione alla Giustizia", che così si profilerebbe, dovrebbe colpire gli aiuti illeciti forniti per favorire non soltanto l'imputato, ma anche l'accusa pubblica o privata. È chiaro come una norma siffatta sarebbe funzionale a reprimere quelle insidiose condotte di "depistaggio" che, in un sistema democratico, non possono rimanere penalmente irrilevanti neanche se compiute in favore dell'accusa»[6].
Nel diritto
[modifica | modifica wikitesto]Rispetto al reato di cospirazione, con cui nel diritto anglosassone si persegue una parte di tale condotta, il depistaggio previsto nel diritto italiano copre alcune condotte che dolosamente intralciano la corretta amministrazione della giustizia.
In Italia la legge 11 luglio 2016, n. 133, costituisce nuova fattispecie di reato; infatti la norma novellando l'art. 375 del codice penale italiano, ne ha riformulato il contenuto. Approvato dalla Camera il 5 luglio 2016[7], l'articolo 1 del ddl sostituisce l'art. 375 del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale, il quale punisce con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che ostacola o svia un'indagine o un processo penale. Il nuovo reato è aggravato quando il fatto è commesso mediante distruzione, occultamento, alterazione, di un documento o di una prova utile all'accertamento del reato. Se il fatto è inerente procedimenti penali relativi ad alcuni reati gravi come la strage si applica la pena della reclusione fino a 12 anni. La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l'autore del fatto si attiva per ripristinare lo stato delle prove, evita il prosieguo dell'attività delittuosa e collabora con l'autorità.
L'art. 375 dispone:
«salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.[8]»
La legge inserisce poi nell'articolo 383-bis codice penale le circostanze aggravanti di depistaggio e di delitti contro l'amministrazione della giustizia prevedendo la pena della reclusione da 4 a 20 anni.
L'articolo 3 modifica l'art. 376 c.p. introducendo la non punibilità del colpevole che ritratti e confessi il vero entro la fine del procedimento.
Delitto di Depistaggio | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo III, Capo I |
Disposizioni | art. 375 |
Competenza | tribunale monocratico tribunale collegiale |
Procedibilità | |
Arresto | obbligatorio |
Fermo | consentito |
Pena |
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Aggravanti
L'articolo 1 della legge modifica invece il primo comma dell'art. 374 del codice penale aumentando fino a 5 anni la pena della reclusione per il reato di frode processuale nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo.
Nella letteratura
[modifica | modifica wikitesto]Noto in ambiente letterario anglosassone come aringa rossa[9], viene utilizzato anche[10] come risorsa narrativa per indurre lettori o personaggi a seguire una pista che li allontana dalla verità[11]. Il termine deriva dalla pratica di usare aringhe, non più fresche e quindi con gli occhi rossastri, per depistare il fiuto dei cani durante l'addestramento nella caccia alla volpe.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Guiaşu, Radu Cornel; Tindale, Christopher W. , Logical fallacies and invasion biology, Biology & Philosophy. Dec2018, Vol. 33 Issue 5/6, p1-24. 24p. DOI: 10.1007/s10539-018-9644-0.
- ^ Strano Marco, Il futuro del criminal profiling: reti neurali e data mining, Psicotech, Fascicolo 2, 2003, Milano : Franco Angeli, 2003.
- ^ Anna Cento Bull, Stragi e strategia della tensione: due (e più) verità a confronto, in "il Mulino, Rivista bimestrale di cultura e di politica" 6/2009, p. 1040, doi: 10.1402/30535 con riferimento ai processi su Piazza Fontana, negli anni Settanta e Ottanta, "inquinati da continui depistaggi da parte di forze dell’ordine e servizi segreti (emersi chiaramente durante gli atti processuali)". Per il "caso della strage di Ustica come esempio di un depistaggio omertoso fondato su un processo falsificatorio che richiede una perfetta padronanza delle organizzazioni coinvolte e una gestione «manageriale» dell'omertà", v. Paolo Legrenzi, L'omertà e l'invenzione del falso, in "il Mulino, Rivista bimestrale di cultura e di politica" 4/1997, pp. 655-666, doi: 10.1402/682.
- ^ Il 15 luglio 1993 nell'Ufficio di Presidenza della Commissione stragi, allargato ai rappresentanti dei gruppi, il presidente Libero Gualtieri dà conto della proposta del giudice Guido Salvini di istituire un'apposita figura delittuosa di "depistamento": Commissione stragi, Seduta n. 5 - UP allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari (15 luglio 1993), in Archivio storico del Senato della Repubblica, ASSR, Terrorismo e stragi (X-XIII leg.), 3.2.5.
- ^ Sulla necessità di evitare di ripetere la "grave operazione di depistaggio che Stefano Delle Chiaie pose in essere allorché fu ascoltato presso la Commissione Bianco", v. Commissione stragi, "Incontri informali n. 2. Briefing su audizione Calò, 13 ottobre 1993" (13 ottobre 1993), pp. 2-3, in Archivio storico del Senato della Repubblica, ASSR, Terrorismo e stragi (X-XIII leg.), 4.2.
- ^ Ferrua Paolo e Tonini Paolo, TESTIMONIANZA VOLONTARIA DELL'IMPUTATO E TUTELA DEL CONTRADDITTORIO, Cass. pen. 2000, pag. 2868, fasc. 10 (Progetto di modifica del c.p.p. formulato da Paolo Ferrua e Paolo Tonini).
- ^ Camera.it - XVII Legislatura - Documenti - Temi dell'Attività parlamentare, su camera.it. URL consultato il 5 luglio 2016.
- ^ Alessandro Feola, Elisabetta Bernardel, Luigi T. Marsella, IL RAPPORTO TRA LA FATTISPECIE DI REATO DI FALSA PERIZIA EX art. 373 c.p. e la nuova fattispecie di falsità in processo penale e depistaggio, Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.2, 1 APRILE 2017, pag. 481.
- ^ Una ricerca linguistica suggerisce che è stato probabilmente un espediente letterario inventato nel 1807 dal giornalista britannico William Cobbett e non è mai stata una pratica della caccia: secondo l'autore, designa la falsa pista che è fuorviante per l'olfatto dei cani.
- ^ Per un impiego in altri ambiti delle scienze umane, v. Laney, Cara; Kaasa, Suzanne O.; Morris, Erin K.; Berkowitz, Shari R.; Bernstein, Daniel M.; Loftus, Elizabeth F., The Red Herring technique: a methodological response to the problem of demand characteristics, Psychological Research. Jul2008, Vol. 72 Issue 4, p362-375. 14p. 3 Charts, 1 Graph. DOI: 10.1007/s00426-007-0122-6.
- ^ Per "un depistaggio funzionale al colpo di scena finale. Un depistaggio che però regge al colpo di scena" v. Pietro Benzoni, "La Parure" di Maupassant. Strategie conclusive ed echi flaubertiani, in "Strumenti critici, Rivista quadrimestrale di cultura e critica letteraria" 3/2003, pp. 417-438, doi: 10.1419/10561.
Voci correlate
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