Comunità isolana
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Nell'ordinamento italiano le comunità isolane e di arcipelago sono enti locali (e, precisamente, enti territoriali e unioni di comuni) che possono essere istituiti ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.»