Legge 14 gennaio 2013, n. 10
La legge 14 gennaio 2013, n. 10 è una legge ordinaria della Repubblica Italiana volta alla promozione e alla valorizzazione del verde urbano.
Legge 14 gennaio 2013, n. 10 | |
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Stato | Italia |
Tipo legge | Legge ordinaria |
Legislatura | XVI |
Proponente | Corrado Clini |
Schieramento | |
Promulgazione | 14 gennaio 2013 |
A firma di | Giorgio Napolitano |
Testo | |
Legge 14 gennaio 2013, n. 10, in materia di "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani." |
Contenuto
modificaLa legge si compone di 8 articoli:
- Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi: Riconosce il 21 novembre come Giornata nazionale degli alberi per promuovere la sostenibilità ambientale, il patrimonio arboreo, la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'educazione ecologica attraverso iniziative educative e la piantumazione di alberi autoctoni, abrogando norme precedenti in materia.
- Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113: Introduce obblighi per i comuni con più di 15.000 abitanti di piantare un albero per ogni neonato o minore adottato entro sei mesi dalla registrazione anagrafica, tenendo conto delle condizioni stagionali. Prevede un censimento degli alberi piantati e l'obbligo per il sindaco di pubblicare un bilancio arboreo a fine mandato, indicando lo stato e la manutenzione delle aree verdi. Le attività si svolgono senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica.
- Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113: Il comitato per il verde pubblico, istituito presso il Ministero dell'Ambiente, monitora le norme sul verde, propone piani per nuove aree verdi, verifica la sicurezza delle alberate e promuove i giardini storici. Le attività non comportano costi aggiuntivi e i membri non ricevono compensi.
- Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444: Il comitato per lo sviluppo del verde pubblico verifica l'applicazione delle norme urbanistiche sui piani regolatori e il verde pubblico. I comuni inadempienti devono adeguarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.
- Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449: Include tra le iniziative di sponsorizzazione quelle per aumentare il patrimonio arboreo urbano e creare reti di aree naturali. Consente l'uso di loghi degli sponsor su documenti istituzionali, regolando le modalità con un decreto ministeriale, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica.
- Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani: Regioni e comuni incentivano cinture verdi, rinverdimento urbano, giardini pensili e aree verdi pubbliche. Prevedono formazione per il personale e sensibilizzazione cittadina, favorendo il riuso di insediamenti esistenti e il ripristino del paesaggio. I risultati sono resi pubblici annualmente.
- Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale: Definisce alberi monumentali, boschi vetusti e filari di valore storico e paesaggistico, istituendo un censimento nazionale. Le regioni curano elenchi basati sui censimenti comunali. Per abbattimenti non autorizzati sono previste sanzioni da 5.000 a 100.000 euro. Stanziati 2 milioni di euro nel 2013 e 1 milione nel 2014 per l'attuazione.
- Clausola di salvaguardia: Le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- Legge 14 gennaio 2013, n. 10, in materia di "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".